[1]Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1, 2, 5, 6, 10, 15, 16, 20, 21 e 22. E' abrogata qualsiasi altra disposizione che risulti in contrasto con quelle contenute nella presente legge.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 28 luglio 1961

[4]GRONCHI

[5]FANFANI - SULLO - SPATARO TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;830~art38 · fonte su Normattiva