E' vietato in modo assoluto, ed a chiunque:
- a)di eseguire opere o fatti in prossimita' del canale principale e sue diramazioni, capaci di arrestare il libero deflusso delle acque superficiali, producendo ristagno, o capaci di determinare franamenti di terreno;
- b)di alterare in qualunque modo la forma e la consistenza delle zone e degli argini dell'acquedotto e farvi piantagioni sul piano e sulle scarpe;
- c)di far piantagioni di alberi, smovimenti superficiali del terreno, depositi di materiali od altro a distanza minore di tre metri dal piu' vicino confine di proprieta' dell'acquedotto;
- d)di piantare siepi vive o morte o pali a distanza minore di un metro dal detto confine;
- e)di fare scavi e di eseguire fabbriche di qualunque materiale a distanza minore di dieci metri dal detto confine, salvo quanto e' disposto nel successivo comma g);
- f)di far depositi di letame, concimi, calci, rifiuti, immondizie a distanza minore di metri 60 dall'asse dell'acquedotto o tubulature libere di diramazioni secondarie, e di metri 20 se trattasi di tubulature metalliche;
- g)di impiantare stalle, porcili, letamai e qualunque fabbrica contenente materie luride a distanze minori di quelle indicate al precedente comma f).
Testo vigente dal 25 luglio 1904
