Art. 13 — Lavori di lieve entità
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All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessita' tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1982 al 8 novembre 1989
