Art. 4
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Quanto attiene agli espropri delle aree necessarie alla sistemazione dell'idrovia Padova-Venezia, alla adozione dei piani delle aree delle zone contigue alla linea navigabile per lo sviluppo industriale e commerciale, nonche' le modalita', per le indennita' delle espropriazioni, sono regolati dalle norme previste agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 e 11 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 22 dicembre 2008
