La cessione del sussidio e' vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 9 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori di riparazione o di ricostruzione allo scopo di facilitare la esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministrazione concedente, per tale causa, riconosciuta a suo insindacabile giudizio. La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art8 · fonte del testo