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La spesa per l'espletamento del servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione diretta agli organi stessi di informazioni nazionali ed estere (servizio interno) e quella relativa al servizio di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, sono stabilite a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 nelle rispettive somme annue di lire 80 milioni e di lire 10 milioni.
Testo in vigore dal 4 giugno 1954 al 8 gennaio 1956
