Art. 6
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Le Sezioni di credito industriale indicate all'art. 1 sono autorizzate ad emettere obbligazioni fino all'ammontare complessivo di lire 10 miliardi, di cui 6,1 miliardi la Sezione del Banco di Napoli, lire 2,9 miliardi la Sezione del Banco di Sicilia e lire un miliardo la Sezione del Banco di Sardegna, da utilizzare per la concessione di ulteriori finanziamenti per gli scopi di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle obbligazioni emesse a norma del precedente comma si applicano gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244, costitutivo della Sezione del credito industriale del Banco di Napoli e le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1948, n. 1482, recante norme integrative per l'industrializzazione dell'Italia meridionale ed insulare.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
