Art. 8
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Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre nel pagamento degli interessi in misura non superiore al quattro per cento e per la durata massima di anni dieci, in modo che i mutui concessi dalle Sezioni di credito sopra indicate non gravino sui mutuatari per interessi, diritti di commissione e spese accessorie in misura superiore al cinque per cento. Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si fara', fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7. La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 e' stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 9 aprile 1964
