Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1964 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
((Sui finanziamenti concessi nei limiti della somma di cui ai precedenti articoli 6 e 7, lo Stato concorre con un contributo annuo in misura costante del 3,50 per cento sull'importo iniziale di ciascuno di tali finanziamenti e per la durata massima, di dieci anni)). Allo stanziamento della spesa necessaria alla concessione dei contributi previsti dal presente articolo, si fara', fronte annualmente con stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro a cominciare dall'esercizio 1950-51 per i contributi di cui all'art. 6, e dall'esercizio 1951-52 per quelli di cui all'art. 7. La spesa complessiva per l'esercizio 1950-51 e' stabilita in lire 400 milioni. Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione tale onere viene fronteggiato mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 459 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51.
Testo in vigore dal 9 aprile 1964 al 22 dicembre 2008
