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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di eta'. Gli ingegneri di cui sopra sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento. Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attivita' del Ministero dei lavori pubblici. Il trattamento economico degli impiegati e' quello previsto per la qualifica rivestita ed e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza.
Testo in vigore dal 7 agosto 1967 al 31 gennaio 1971
