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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di eta'. ((Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento)). Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attivita' del Ministero dei lavori pubblici. Il trattamento economico degli impiegati e' quello previsto per la qualifica rivestita ed e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1970, n. 1145
2La L. 23 dicembre 1970, n. 1145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973".
Testo in vigore dal 31 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
