Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di eta'. ((Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento)). Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attivita' del Ministero dei lavori pubblici. Il trattamento economico degli impiegati e' quello previsto per la qualifica rivestita ed e' computabile ai fini del trattamento di quiescenza. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1970, n. 1145

2

La L. 23 dicembre 1970, n. 1145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973".

Testo in vigore dal 31 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 1971

Confronto con la versione in vigore dal 7 agosto 1967 al 31 gennaio 1971. 20 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di eta'. Gli ingegneri tolto: di cui sopra sono collocati in soprannumero, tenendosi scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo per ogni impiegato collocato aggiunto: e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio puo' essere disposta dal Ministro in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1970, n. 1145

    La L. 23 dicembre 1970, n. 1145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facolta' di trattenere in servizio gli ingegneri e gli urbanisti del genio civile, con qualifica non superiore ad ispettore generale, che hanno superato il sessantacinquesimo anno di eta', e' prorogato sino al 31 dicembre 1973".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1967-07-27;632~art6 · fonte del testo