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[1]I colonnelli del Genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'art. 74, fino al 30 giugno Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del regolamento.
[2]Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facolta' di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unita' corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati gia' in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'art. 74.
[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
