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[1]I colonnelli del Genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'art. 74, fino al 30 giugno Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del regolamento.

[2]Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facolta' di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unita' corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati gia' in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'art. 74.

[3](( I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), e quelli di Stato Maggiore, i quali, per non avere, a causa di servizio, compiuto, entro il 30 giugno 1928, i due anni di comando stabiliti dal citato art. 74, siano promossi al grado superiore dopo i pari grado che li seguivano nel ruolo della rispettiva arma, saranno collocati all'atto della promozione nel posto di anzianita' che sarebbe loro spettato se la promozione stessa fosse avvenuta senza ritardo.

[4]I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), che per comprovate ragioni di servizio non abbiano potuto compiere l'intero periodo di comando stabilito dal precedente art. 74 e dal presente, possono essere promossi, non oltre il 31 dicembre 1926, al grado superiore, qualora si trovino nella condizione prevista dal secondo capoverso, lettera a) dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983))).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 2 settembre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926. 66 parole tolte, 159 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926aggiunto: I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), e quelli di Stato Maggiore, i quali, per non avere, a causa di servizio, compiuto, entro il 30 giugno 1928, i due anni di comando stabiliti dal citato art. 74, siano promossi al grado superiore dopo i pari grado che li seguivano nel ruolo della rispettiva arma, saranno collocati all'atto della promozione nel posto di anzianita' che sarebbe loro spettato se la promozione stessa fosse avvenuta senza ritardo.

aggiunto: I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), che per comprovate ragioni di servizio non abbiano potuto compiere l'intero periodo di comando stabilito dal precedente art. 74 e dal presente, possono essere promossi, non oltre il 31 dicembre 1926, al grado superiore, qualora si trovino nella condizione prevista dal secondo capoverso, lettera a) dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. tolto: 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: 601 (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983).

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art115 · fonte del testo