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[1]Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 124.
[2]Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che conseguira' all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte.
[3]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926
