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[1]Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 124.
[2]Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che conseguira' all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte ((non oltre il 30 giugno 1926)).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
