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Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli 118 a 124 si passera' da un grado all'altro, l'ufficiale, qualora non abbia gia' conseguita la promozione per altro titolo, sara' promosso al grado superiore, non appena si verifichi una vacanza nel ruolo. Gli sara' pero' assegnato il posto di ruolo e la data di anzianita' che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art126 · fonte del testo