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Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 20 novembre 1926
