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Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 20 novembre 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art128 · fonte del testo