Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 novembre 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

[2]((I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477)).

Testo in vigore dal 20 novembre 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 novembre 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 20 novembre 1926. 50 parole aggiunte.

aggiunto: I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art128 · fonte del testo