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[1]Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorche' lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.
[2]((I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1477)).
Testo in vigore dal 20 novembre 1926 al 16 dicembre 2009
