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[1]Il Ministero della guerra ogni anno determina e fa conoscere i limiti d'anzianita' entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.
[2]Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi cosi' la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potra' avvenire la loro promozione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928
