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((Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di generale di brigata incluso, che debbono essere esaminati per la iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo)).12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "All'art. 15 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e' sostituito il seguente: «Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno successivo»".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
