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((Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di generale di brigata incluso, che debbono essere esaminati per la iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo)).12

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

12

Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "All'art. 15 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e' sostituito il seguente: «Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno successivo»".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1928. 50 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il tolto: Ministero della aggiunto: Ministro per la guerra ogni anno determinaaggiunto: , con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti tolto: d'anzianita' aggiunto: di anzianita' entro i quali tolto: debbono trovarsi aggiunto: sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, tolto: per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento aggiunto: fino a quello di generale di brigata incluso, che debbono essere esaminati per la iscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivotolto: .

tolto: Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi cosi' la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potra' avvenire la loro promozione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "All'art. 15 della legge suddetta, quale risulta modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e' sostituito il seguente: «Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facolta' insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno successivo»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art15 · fonte del testo