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[1]I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento medesimo.

[2]((Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:

  • a)siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;
  • b)siano gia' incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo e' devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata)).

Testo in vigore dal 7 maggio 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 maggio 1932

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 7 maggio 1932. 67 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:

aggiunto: a) siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;

aggiunto: b) siano gia' incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo e' devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art18 · fonte del testo