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[1]I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorita' gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalita' specificate nel regolamento medesimo.
[2]((Per tutti gli ufficiali delle armi, corpi e servizi, sino al grado di maggiore compreso, che trovansi in una delle seguenti condizioni:
- a)siano stati sospesi dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio d'avanzamento;
- b)siano gia' incorsi in una esclusione dall'avanzamento; il giudizio definitivo e' devoluto, per i maggiori alla Commissione centrale d'avanzamento; per gli ufficiali inferiori al comandante del Corpo d'armata)).
Testo in vigore dal 7 maggio 1932 al 16 dicembre 2009
