Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1926 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «Commissione» per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorita' che lo pronuncia.

tolto: Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22 e la commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art19 · fonte del testo