Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 1926 al 16 dicembre 2009. 77 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o piu' autorita', esse non si riuniscono in «Commissione» per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorita' che lo pronuncia.
tolto: Fanno eccezione la Commissione centrale di cui all'articolo 22 e la commissione speciale di cui all'art. 96, i membri delle quali si riuniscono per discutere e per decidere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art19 · fonte del testo