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[1]Le autorita' di cui agli articoli 17 e 18, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna «bene le funzioni del proprio grado», dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

[2]Di quanto precede dovra' essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art20 · fonte del testo