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[1]((Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale e' costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.

[2]La presidenza della Commissione e' assunta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.

[3]Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore che debbono essere giudicati)).

Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 1 gennaio 1928

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 febbraio 1927. 56 parole tolte, 112 parole aggiunte in 5 capoversi.

Per i giudizi relativi all'avanzamento tolto: a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia militare aggiunto: al grado di colonnello e ai vari gradi di generale e' costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si componetolto: : del Ministro della guerra, presidente, del capo aggiunto: del Capo di Stato Maggiore tolto: generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il Ministro della guerra non ha voto.

tolto: I Comandanti di corpo d'armata ed il Sottocapo aggiunto: dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.

aggiunto: La presidenza della Commissione e' assunta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore tolto: generale intervengono aggiunto: dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.

aggiunto: Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivitolto: , senza diritto a vototolto: .

tolto: In assenza del Ministro della guerra presiede la Commissione il Capoaggiunto: , i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore tolto: generale con diritto a voto aggiunto: che debbono essere giudicati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art22 · fonte del testo