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[1]((Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale e' costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.
[2]La presidenza della Commissione e' assunta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.
[3]Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore che debbono essere giudicati)).
Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 1 gennaio 1928
