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[1]Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale e' costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.
[2]La presidenza della Commissione e' assunta del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale piu' anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.
[3]Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e i tenenti colonnelli di Stato Maggiore che debbono essere giudicati.
[4]((I comandanti di corpo d'armata non intervengono nelle sedute della Commissione, quando questa debba procedere alla indicazione per le promozioni al grado di generale di corpo d'armata, di cui all'art. 77-bis)).12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 31 dicembre 1927, n. 2504, convertito senza modificazioni dalla L. 13 novembre 1928, n. 2501, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Nell'ultimo comma dell'art. 22 della legge suddetta, aggiunto con l'art. 5 del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, numero 2025, alle parole «di cui all'art. 77-bis» sono sostituite le seguenti «e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti»".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1928 al 16 dicembre 2009
