Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 68 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art36 · fonte del testo