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[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:
[2]1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;
[3]2°) ufficiali dell'arma di fanteria;
[4]3°) ufficiali dell'arma di cavalleria;
[5]4°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente;
[6]5°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico;
[7]6°) ufficiali dell'arma del genio;
[8]7°) ufficiali del corpo sanitario;
[9]8°) ufficiali del corpo commissariato;
[10]9°) ufficiali di sussistenza;
[11]10°) ufficiali di amministrazione;
[12]11°) ufficiali del corpo veterinario;
[13]12°) ufficiali farmacisti.
[14]Gli ufficiali generali sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:
[15]dei generali dei Reali carabinieri;
[16]dei generali del ruolo tecnico di artiglieria;
[17]dei generali medici;
[18]dei generali commissari, i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.
[19]Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'arma di provenienza.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927
