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[1]Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianita' come segue:

[2]1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;

[3]2°) ufficiali dell'arma di fanteria;

[4]3°) ufficiali dell'arma di cavalleria;

[5]4°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente;

[6]5°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico;

[7]6°) ufficiali dell'arma del genio;

[8]7°) ufficiali del corpo sanitario;

[9]8°) ufficiali del corpo commissariato;

[10]9°) ufficiali di sussistenza;

[11]10°) ufficiali di amministrazione;

[12]11°) ufficiali del corpo veterinario;

[13]12°) ufficiali farmacisti.

[14]Gli ufficiali generali sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianita' ad eccezione:

[15]dei generali dei Reali carabinieri;

[16]dei generali del ruolo tecnico di artiglieria;

[17]dei generali medici;

[18]dei generali commissari, i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

[19]Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianita' nel ruolo dell'arma di provenienza.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art37 · fonte del testo