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((Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti, nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero' per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo)).
Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
