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((Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti, nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero' per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo)).

Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 4 marzo 1927. 4 parole tolte, 14 parole aggiunte.

Fino alla concorrenza di un quartotolto: , i posti vacantiaggiunto: , nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come tolto: nell'articolo 3 e salvo aggiunto: nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero'tolto: , aggiunto: per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art57 · fonte del testo