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Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: pero', per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta e' di un terzo.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 4 marzo 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art57 · fonte del testo