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[1]I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:

[2]nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario;

[3]nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;

[4]sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.

[5]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

[6]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art63 · fonte del testo