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[1]I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianita', non appena entrino:
[2]nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario (( (compresi i farmacisti))); nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;
[3]sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.
[4]Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
