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[1]I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita' che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'.

[2]Per i colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dispone il successivo articolo 71.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art65 · fonte del testo