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[1]I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita' che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianita'.
[2]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781)).
Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009
