Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Per l'ammissione dei tenenti colonnelli allo esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43, 44, 46 e 47.
tolto: In deroga pero' a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purche' abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art66 · fonte del testo