Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 71 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781

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[1]Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento e' regolato a scelta per titoli e ad anzianita', per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianita'.

[2]I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.

[3]Nel corpo sanitario l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli. I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.

[4]------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 31 marzo 1926, n. 537, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1262, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 30 marzo 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art71 · fonte del testo