Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 71 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781

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[1]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781.

[2]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781.

[3]((Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame (facoltativo) e ad anzianita' previo esame di idoneita'.

[4]I capitani medici e chimici-farmacisti che superano gli esami di avanzamento a scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo, sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 57.

[5]I capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e le restrizioni di cui al regolamento. A quelli invece che non siano trattenuti in servizio si applicano le norme di cui all'art. 35 della legge stessa)).

Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1927

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1927 al 4 marzo 1927. 17 parole tolte, 94 parole aggiunte in 4 capoversi.

aggiunto: COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781.

Nel corpo sanitario (tolto: compresi iaggiunto: ufficiali medici e chimici-farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo tolto: esclusivamente a scelta per titoli ed esami; (...). aggiunto: a scelta con esame (facoltativo) e ad anzianita' previo esame di idoneita'.

I capitani medici etolto: farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, aggiunto: chimici-farmacisti che superano gli esami di avanzamento a scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo, sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 57.

aggiunto: I capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e tolto: con le restrizioni di cui al regolamentoaggiunto: . A quelli invece che non siano trattenuti in servizio si applicano le norme di cui all'art. 35 della legge stessa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art71 · fonte del testo