Art. 71 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781
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[1]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781.
[2]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781.
[3]((Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame (facoltativo) e ad anzianita' previo esame di idoneita'.
[4]I capitani medici e chimici-farmacisti che superano gli esami di avanzamento a scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo, sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 57.
[5]I capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e le restrizioni di cui al regolamento. A quelli invece che non siano trattenuti in servizio si applicano le norme di cui all'art. 35 della legge stessa)).
Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 16 dicembre 2009
