Art. 71 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1927 al 4 marzo 1927. Leggi il testo vigente →
[1]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781)).
[2]Nel corpo sanitario (compresi i farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; (...). I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 4 marzo 1927
