Art. 71 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781
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[1]Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento e' regolato a scelta per titoli e ad anzianita', per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianita'.
[2]I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.
[3]Nel corpo sanitario (( (compresi i farmacisti))) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; ((...)). I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di eta', con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 gennaio 1927
