Art. 72 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781
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[1]((COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781)).
[2]Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.
[3]I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quai possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di eta'.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 1 gennaio 1930
