Art. 72 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781
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[1]Nel Corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale, nel Corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.
[2]I tenenti colonnelli medici per esser promossi colonnelli devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della Regia aeronautica.
[3]I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanita'.
[4]((Ai predetti ufficiali e' applicabile il disposto degli ultimi due commi dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743)).
[5]I predetti ufficiali, esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui nell'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quali possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di eta'. 14
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 dicembre 1929, n. 2225, convertito senza modificazioni dalla L. 10 aprile 1930, n. 411, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni relative al periodo minimo di tempo da compiersi secondo l'art. 2 hanno vigore dal 1 gennaio 1931. Pero' pei tenenti colonnelli e pei colonnelli medici da promuovere nel 1931 tale periodo e' ridotto ad un anno".
Testo in vigore dal 7 maggio 1932 al 16 dicembre 2009
