Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito

Art. 72 — COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 16 DICEMBRE 1926, N. 2121, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1928, N. 2781

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[1]Nel ruolo tecnico d'artiglieria, l'avanzamento a tenente colonnello, a colonnello ed a tutti i gradi di generale avviene esclusivamente a scelta per titoli.

[2]I maggiori e tenenti colonnelli che sono esclusi, anche una sola volta, dalla scelta, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, ma sono conservati in servizio, col loro grado, con impieghi speciali fino al raggiungimento dei limiti di eta'. I colonnelli ed i generali esclusi anche una volta sola dalla scelta sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

[3]Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai vari gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

[4]I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quai possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di eta'.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art72 · fonte del testo