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[1]I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale, ed i colonnelli del genio non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

[2]Pero', i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art74 · fonte del testo