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[1]I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale, ed i colonnelli del genio non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

[2]Pero', i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

[3]((Per l'avanzamento dei colonnelli di artiglieria assegnati al servizio tecnico non e' richiesto alcun periodo di tempo di comando)).

[4]((Per l'avanzamento dei colonnelli del genio assegnati agli specialisti non e' richiesto alcun periodo di comando di reggimento)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1927 al 1 luglio 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 gennaio 1927. 37 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Per l'avanzamento dei colonnelli di artiglieria assegnati al servizio tecnico non e' richiesto alcun periodo di tempo di comando.

aggiunto: Per l'avanzamento dei colonnelli del genio assegnati agli specialisti non e' richiesto alcun periodo di comando di reggimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art74 · fonte del testo