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[1]((I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore, non possono essere promossi se non abbiano comandato, per almeno due anni, il reggimento o non abbiano tenuto, per uguale periodo di tempo, altre cariche corrispondenti, da determinarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.
[2]I colonnelli del genio non possono essere promossi se non abbiano comandato il reggimento - o unita' corrispondente, da determinarsi come sopra e' detto - per almeno diciotto mesi.
[3]Pero' i colonnelli del Corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma.
[4]Le norme di cui sopra non si applicano ai colonnelli del servizio tecnico di artiglieria e del servizio degli specialisti del genio.
[5]Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello delle armi suddette o del Corpo di Stato Maggiore siasi trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilita', il rispettivo periodo di comando, il predetto ufficiale sara' collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianita' che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire senza ritardo.
[6]Tale provvedimento potra' essere adottato soltanto a seguito di conforme pronuncia del Ministro per la guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati)).
Testo in vigore dal 1 luglio 1927 al 9 maggio 1930
