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[1]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

[2]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

[3]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

  • a)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;
  • b)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 3 maggio 1928

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;398~art97 · fonte del testo