Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 3 maggio 1928. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.
[2]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.
[3]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;
- b)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 3 maggio 1928
