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[1]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo. Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.
[2]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.
[3]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:
- a)fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;
- b)fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 18 marzo 1928, n. 742, convertito senza modificazioni dalla L. 26 novembre 1928, n. 2683, ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "I tenenti colonnelli di complemento, che con tale grado o con quello di tenente colonnello della milizia territoriale abbiano comandato nella guerra 1915-1918 non oltre la data dell'armistizio il reggimento o unita' equivalente per almeno sei mesi in zona di operazioni, possono, in deroga all'art. 97 della legge 11 marzo 1926, n. 398, conseguire, se idonei, la promozione al grado di colonnello, salva sempre l'applicazione dell'art. 92 della legge medesima. I tenenti colonnelli di cui sopra, che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento".
Testo in vigore dal 3 maggio 1928 al 16 dicembre 2009
