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Gli ufficiali dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianita' annualmente fissati dal Ministri, per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorita' dei pari grado non prescelti per l'avanzamento.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 1 luglio 1937
