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[1]I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruoli di comando compresi nei limiti di anzianita' annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorita' dei pari grado dal ruolo comando.
[2]Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.
[3]((Le domande non accolte decadono il 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere ripresentate negli anni successivi)).
Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010
