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[1]I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruoli di comando compresi nei limiti di anzianita' annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorita' dei pari grado dal ruolo comando.

[2]Gli ufficiali non possono recedere per nessun motivo dalle domande presentate.

[3]((Le domande non accolte decadono il 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere ripresentate negli anni successivi)).

Testo in vigore dal 20 dicembre 1937 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1937

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1937 al 20 dicembre 1937. 13 parole tolte, 11 parole aggiunte.

Le domande non accolte decadono il tolto: 2 gennaio dell'anno successivo a quello in cui furono aggiunto: 1° luglio dell'anno in cui sono state presentate, ma possono essere tolto: riprodotte negli anni seguenti aggiunto: ripresentate negli anni successivi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art100 · fonte del testo