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[1]La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 e' composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto leggo 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.

[2]Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art11 · fonte del testo