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[1]La commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 e' composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto leggo 4 settembre 1925 n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.
[2]Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 16 giugno 1934 al 9 ottobre 2010
