Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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5 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1939 al 9 ottobre 2010. 511 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257 con le seguenti avvertenze:
tolto: a) per l'accertamento della promovibilita' l'ufficiale riassunto non e', tranne che per l'avanzamento a scelta speciale per esami, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale;
tolto: b) l'ufficiale riassunto puo' conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che gli venga applicato il limite di comando;
tolto: c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, che si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera. b),ne puo' conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello, ferme restando, per il tenente colonnello, le limitazioni di cui alle successive lettere e) ed f). La promozione del tenente, del capitano e del maggiore si effettua quando entri nell'aliquota di ruolo stabilita dall'articolo 61 per la scelta speciale per esame l'ufficiale in servizio permanente effettivo che - in base a norme da stabilire nel regolamento - precederebbe nel ruolo l'ufficiale riassunto. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorita' da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra;
tolto: d) il colonnello riassunto puo' essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 94 senza che per lui occorrano i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo predetto;
tolto: e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, e' preso in esame per l'avanzamento quando e' giudicato l'ufficiale in servizio permanente effettivo di pari anzianita' assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto nel ruolo comando dell'arma o nel ruolo del corpo al quale appartiene e che dopo l'entrata in vigore della presente legge non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, e' promosso quando sia promosso ad anzianita' od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo;
tolto: Il tenente, il capitano e il maggiore riassunto possono conseguire la promozione a scelta speciale per esami, con norme da stabilire nel regolamento. La promozione a scelta speciale per esami non e' computata nel numero delle due promozioni indicate nella lettera b), fermo restando che l'ufficiale possa successivamente essere promosso soltanto fino al grado di colonnello.
tolto: f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianita' assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione.
tolto: Se prescelto per l'avanzamento, e' promosso quando siano stati promossi ad anzianita', od a scelta ordinaria tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti;
tolto: g) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta non prescelto per l'avanzamento, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente non prescelto e' collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1934-06-07;899~art111 · fonte del testo